Perché scarcerare un fermato dopo gli scontri non significa assolverlo (né insultare la polizia

Sui canali social di Fratelli d’Italia è comparsa una grafica che riprende un’intervista al Corriere della Sera di Lucio Malan, capogruppo del partito al Senato. Sullo sfondo si vedono gli agenti in tenuta antisommossa; in primo piano c’è Malan, accompagnato da una frase pensata per toccare subito i nervi scoperti di chi legge: «Sono indignato, ma non sorpreso. Come si sentiranno gli agenti feriti?». Nel testo che accompagna il post, il partito rincara la dose: «Noi siamo dalla parte di chi non sfascia le vetrine, di chi mantiene l’ordine pubblico, di quel procuratore che con fondate ragioni ha disposto il fermo. Che è un magistrato anche lui ed è degno del massimo rispetto. Tanto quanto il giudice per le indagini preliminari».

L’occasione è una di quelle che si ripetono ciclicamente nella politica italiana: ci sono dei disordini di piazza, la polizia ferma o arresta alcuni manifestanti, il pubblico ministero chiede che restino in carcere o ai domiciliari e il giudice per le indagini preliminari (il cosiddetto GIP) decide invece di rimetterli in libertà, o di applicare misure più lievi, in attesa del processo. A quel punto parte l’indignazione politica. Ma davvero un giudice che libera un manifestante sta dicendo che sfasciare le vetrine è legittimo?

Il trucco della falsa alternativa: o con le guardie o con i violenti

Il meccanismo comunicativo usato nel post è tanto semplice quanto efficace: si prende una decisione tecnica, regolata da norme rigidissime del nostro ordinamento, e la si trasforma in una scelta di campo morale. Se il GIP non chiude in cella subito il manifestante, allora “non sta dalla parte degli agenti feriti”. È una scorciatoia retorica che funziona benissimo sui social, perché sfrutta la naturale rabbia di fronte alle immagini di violenza urbana e alla solidarietà verso chi lavora in divisa.

C’è poi un secondo passaggio ancora più sottile nel testo di Fratelli d’Italia: mettere in contrapposizione il pubblico ministero (“quel procuratore che con fondate ragioni ha disposto il fermo”) e il giudice che quel fermo non lo ha trasformato in carcere preventivo. Presentarli come due tifoserie opposte, dove uno difende lo Stato e l’altro lo sabota, serve a suggerire l’idea che ci sia un pezzo di magistratura politicizzata che rema contro la sicurezza pubblica. La realtà delle aule di giustizia, però, risponde a regole ben diverse da quelle degli slogan.

Cosa dice davvero la legge sulla custodia cautelare (e cosa fa il GIP)

Quando una persona viene fermata durante gli scontri di piazza e portata davanti al GIP per l’udienza di convalida, il giudice non sta celebrando il processo. Non sta decidendo se quell’individuo sia innocente o colpevole, né tantomeno sta dando un giudizio etico sulle vetrine rotte. Quel processo inizierà mesi dopo, e se il manifestante verrà riconosciuto colpevole pagherà la sua pena fino all’ultimo giorno.

Quello che il GIP deve fare nell’immediato, come stabilito dall’articolo 391 del Codice di procedura penale [Inserire Link], è verificare due cose distinte. La prima: l’arresto o il fermo sono stati eseguiti rispettando i requisiti di legge? Spesso il giudice convalida l’arresto — dando quindi formalmente ragione all’operato della polizia e del PM — ma subito dopo ordina la scarcerazione.

Perché lo fa? Qui entra in gioco la seconda verifica. In Italia, prima di una condanna definitiva, una persona è presunta innocente (lo dice l’articolo 27 della Costituzione [Inserire Link]) e la libertà personale è inviolabile (articolo 13 [Inserire Link]). Chiudere qualcuno in cella prima del processo non è un’anticipazione della pena per dare una lezione al colpevole o per consolare gli agenti feriti. Basta leggere l’articolo 274 del Codice di procedura penale [Inserire Link] per accorgersi che la custodia cautelare può essere applicata solo ed esclusivamente se c’è almeno una di queste tre condizioni: il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga o il rischio concreto e attuale che l’indagato commetta altri reati gravi della stessa indole.

Se la persona fermata è incensurata, ha una residenza fissa, un lavoro o studia, e le prove sono già cristallizzate nei video della polizia scientifica (che nessuno può più modificare o inquinare), la legge vieta al giudice di tenerla in carcere. Il pubblico ministero fa il suo mestiere di parte: raccoglie gli elementi d’accusa e chiede la misura più severa. Il GIP fa il mestiere di giudice terzo: controlla se quei paletti di legge esistono davvero. Quando un politico si indigna perché un indagato attende il processo a piede libero, non se la sta prendendo con la discrezionalità di un magistrato buonista, ma con il codice di procedura penale della Repubblica italiana.

Documenti e dati citati nell’articolo:

Lascia un commento